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Trasporto Salma Palermo

Il trasporto funebre

I trasporti funebri trinca nunzio a palermo.

Non può invece essere classificata come attività di onoranza funebre la semplice attività di “trasporto” della salma. Siamo piuttosto in presenza di un’attività di noleggio di soli mezzi (autofunebre) oppure di solo personale (necrofori) oppure di entrambi (autofunebre e necrofori).

Per svolgere l’attività di trasporto di un cadavere,

inteso in senso non necessariamente coordinato con l’onoranza funebre, occorrono le già citate registrazioni presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e il mezzo riconosciuto idoneo dall’autorità sanitaria da depositarsi in una idonea rimessa. Tali accertamenti di idoneità sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. n. 285/90 che dispongono:

Art. 20: “I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all’anno lo stato di manutenzione.
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.”

Art. 21: “Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
Salva l’osservanza delle disposizioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria Locale competente.”

Una qualunque impresa ai sensi dell’articolo 2082 c.c. può dunque con un autofunebre e un autista munito di patente trasportare per conto di una impresa di onoranza funebre un cadavere. D’altronde l’articolo 24 del DPR 285/90 dispone che “ l’incaricato al trasporto di cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco…” e che in base alla circolare interpretativa n. 24/93 del Ministero della Salute “per incaricato del trasporto della salma … è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza…”.

Ma questo intreccio di imprese diverse che partecipano al servizio funebre ognuna per una parte del processo complessivo è regolare in un ordinamento che vieta gli appalti fittizi nella forma della cosiddetta interposizione illecita di manodopera’ E soprattutto, dopo la riforma del lavoro operata con il d.lgs 276 del 10 settembre 2003 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30” attuativo della cd. riforma Biagi, si può ancora parlare di interposizione illecita di manodopera’

Il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera ai sensi della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960

Per anni per i rapporti tra impresa di onoranza funebre e impresa esecutrice del trasporto vi è stato il dubbio se questi potessero essere ascritti ad un regolare appalto di servizi regolato dal codice civile oppure se rischiassero di integrare le fattispecie di appalto fittizio e pertanto illecito di cui alla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960. Il problema investiva innanzitutto l’’impresa di onoranza funebre che, ricevuto l’incarico dalla famiglia del defunto per l’esecuzione del servizio, si rivolgeva ad un’altra impresa che le forniva i necrofori necessari per la movimentazione della bara e magari l’’autofunebre.

Così recitava l’articolo 1 della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 in ambito di divieto di intermediazione e di interposizione nei rapporti di lavoro: “1. E’ vietato all’’imprenditore affidare in appalto, in subappalto o in qualunque altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’ ’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

2. E’ altresì vietato all’ ’imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

3. E’ considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’’appaltante.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

5. I prestatori di lavoro, occupati, in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.

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